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Volete affittare la vostra casa in Costa del Sol? Dovete sapere che…

Building facade in Torremolinos, Spain

Volete affittare la vostra casa in Costa del Sol? Dovete sapere che a far data dal 12 maggio 2016 la «Junta de Andalucia» ha modificato il decreto relativo alle locazioni di immobili privati destinati ad uso turistico nella regione, in modo da porre fine all’illegalità estremamente diffusa in questo settore. Il concetto nuovo è che l’alloggiamento in abitazioni, a scopo turistico, viene considerato come un servizio turistico, pertanto dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla legge del 23/12/2011, numero 13, che disciplina appunto il turismo in Andalusia. Quindi anche i privati cittadini che intendono affittare le proprie case ad uso turistico, sia interamente che per singole stanze, saranno assoggettati alle stesse norme che devono rispettare gli operatori professionali del settore turistico. Ciò, si badi bene, non significa che dovranno stare più attenti soltanto i proprietari, perché anche gli inquilini saranno soggetti a determinati obblighi (es. rispettare le regole di convivenza) e in caso di mancato rispetto potranno essere obbligati, ora per legge, ad abbandonare l’abitazione entro 24 ore.

Ma entrando più nel dettaglio, a chi si rivolge questa nuova normativa?

Le case-vacanza oggetto della norma sono quelle che si trovano in edifici ad uso residenziale, dove venga offerto a titolo oneroso un servizio abituale di alloggiamento ad uso turistico, in territorio andaluso. Si presume l’esistenza dell’abitualità e del fine turistico allorché l’abitazione in affitto sia pubblicizzata attraverso i normali canali promozionali per alloggi turistici, in generale tutti quelli in cui sia prevista la possibilità di prenotare la casa o anche la stanza. Questo perché la norma menziona sia le case interamente cedute ad uso turistico, che le singole stanze affittate in case ove risieda normalmente il proprietario, facendo quindi rientrare la grande fetta di proprietari che hanno creato il business della condivisione degli alloggi, con buona pace degli operatori di settore (es. Wimdu).

La legge si compone di 11 articoli, uno più interessante dell’altro, visto che disciplina una tematica «nuova» e coinvolge potenzialmente un numero elevatissimo di proprietari di case, anche stessi nostri connazionali che in Costa del Sol dispongono di seconde case per uso turistico personale in periodo estivo ma che destinano per la restante parte dell’anno a locazione turistica a favore di terzi, che quindi  in gergo vengono «messe a reddito».

Non possiamo chiaramente riportare tutti gli articoli della legge, ma è bene precisare alcuni punti essenziali: per poter iniziare questa «nuova» attività economica particolarmente redditizia, è necessario presentare una dichiarazione di responsabilità nell’ufficio del turismo competente per territorio, attestando di rispettare i requisiti previsti dalla norma e attribuendo alla propria abitazione la qualifica di casa ad uso turistico, che sarà iscritta pertanto al Registro del Turismo dell’Andalusia. Da notare un particolare importante: questo obbligo spetta al proprietario persona fisica, ma nel caso questi preferisca affidare lo sfruttamento di questo servizio ad una diversa entità, potrà farlo liberamente e sarà quest’ultima a presentare la relativa dichiarazione in qualità di beneficiaria della rendita economica. Chiaramente al momento della pubblicazione dell’annuncio di locazione ad uso turistico dell’abitazione dovrà essere indicato il codice di iscrizione al suddetto registro che dovrà accompagnare sempre la casa oggetto di locazione, qualsiasi canale promozionale si intenda utilizzare.

La legge poi disciplina i requisiti che devono essere rispettati per poter locare tali immobili o stanze, ma anche le caratteristiche che deve avere il contratto di locazione, il prezzo, la prenotazione, per concludersi con la disciplina delle ispezioni e relativo regime sanzionatorio, che si invita ad esaminare, contenuto nel Titulo VIII della legge sopra riportata.

Come spesso capita in questi casi, vi sono anche delle esenzioni, quindi situazioni in cui non si rientra nell’obbligo imposto dalla normativa, ma sono casi ben dettagliati e residuali, tra cui ad esempio il servizio di alloggiamento prestato senza ricevere alcuna controprestazione economica (quindi a titolo gratuito), oppure le case affittate al medesimo soggetto per un periodo continuativo superiore a due mesi, nel qual caso probabilmente non sono più considerate ad uso turistico, anche se, ricordiamoci attentamente un aspetto da noi già descritto in un precedente articolo: non è la durata che determina la tipologia di affitto, bensì l’uso che si fa dell’immobile.

Fonti: Decreto 28/2016 – Ley 13/2011

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