Devo dichiarare in Spagna gli affitti percepiti in Italia ?

Devo dichiarare in Spagna gli affitti percepiti in Italia ? Ebbene, ci ritroviamo ancora di fronte ad un quesito di tipo fiscale che ci viene posto molto spesso, considerato che molti nostri connazionali dispongono ancora della “prima casa” o comunque di immobili ad uso residenziale affittati in Italia. Per fornire la risposta è opportuno ripartire dal concetto basilare che già abbiamo esposto nel precedente articolo in cui abbiamo trattato il tema pensioni: esiste un principio cardine nella tassazione italiana (ma anche spagnola e non solo) denominato “tassazione mondiale” o “worldwide taxation”, in base al quale un cittadino italiano residente fiscalmente in Italia deve tassare nel Belpaese i redditi ovunque prodotti nel mondo. Il concetto di residenza fiscale lo abbiamo già abbondantemente approfondito, ma lo riportiamo ancora una volta di seguito per semplicità di lettura.

La norma italiana ci dice che vi sono tre condizioni, operanti indipendentemente l’una dall’altra, per qualificare un soggetto come residente fiscalmente in Italia:

a) domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 1, del codice civile

b) residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2, del codice civile

c) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;

è sufficiente quindi che ricorra anche UNA SOLA delle suddette condizioni per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia. Il domicilio è il luogo nel quale una persona “ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi”, la residenza è il luogo “in cui la persona ha la dimora abituale” ed infine l’iscrizione nell’anagrafe è un elemento oggettivo, derivante dall’atto amministrativo con cui si viene iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Ora quasi tutti sanno che i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per più di 12 mesi devono cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente del comune di provenienza ed iscriversi nella speciale anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Non tutti però hanno ben chiaro questo fondamentale concetto: si può avere residenza e domicilio in un paese estero, ma fintanto che il soggetto non effettua la propria iscrizione all’AIRE, permanendo così iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del suo comune italiano di provenienza, viene considerato fiscalmente residente in Italia per presunzione legale assoluta. Viceversa, la sola iscrizione all’AIRE non rappresenta un elemento determinante per la perdita della residenza fiscale. In altre e più semplici parole, coloro i quali intendono vivere in Costa del Sol e rompere i ponti fiscali con l’Italia, non solo dovranno trovare casa qui e trasferirsi soli o con famiglia, radicare in questo nuovo territorio la loro vita lavorativa e non, quindi dimorare abitualmente nella nuova casa spagnola, ma dovranno ricordarsi anche di effettuare l’iscrizione all’AIRE, presupposto necessario al fine di rendere opponibile il trasferimento della residenza all’estero. Ciò detto, torniamo da dove siamo partiti e rivolgiamo l’attenzione al quesito che ci ha posto il nostro connazionale che, una volta trasferitosi in Costa del Sol, non sa come tassare il reddito da locazione generatogli dall’immobile che ha lasciato in Italia. In base a quanto detto sopra nel momento in cui acquisisce la residenza in Spagna diventa un contribuente fiscale di questo paese, pertanto anche se il reddito immobiliare gli proviene dall’Italia deve sottostare all’obbligo imposto dal principio di tassazione mondiale del reddito operante anche nel paese iberico, quindi deve assoggettarlo a tassazione in Spagna. D’altro canto però ricordiamo che il reddito in questione viene generato da un immobile situato in Italia, pertanto come già spiegato sempre nell’articolo precedente, un italiano non più residente fiscalmente in Italia deve comunque tassare i redditi di fonte italiana. Ma quali sono questi redditi territorialmente considerati di fonte italiana? Ebbene, tra gli altri figura anche il reddito immobiliare. Quindi, riepilogando, il reddito da locazione di questo cittadino italiano dovrebbe scontare una doppia imposizione, quella spagnola in quanto percepito da un soggetto fiscalmente residente in Spagna ma anche italiana perché tale reddito si considera territorialmente prodotto nello stato italiano. Onde evitare che vi sia una tassazione in entrambi i paesi, è stato stipulato un accordo chiamato “convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni”, secondo cui i redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi generati dalle locazioni abitative, sono imponibili nello stato contraente in cui detti beni sono situati. Considerato che il commentario OCSE, da cui promana questa normativa, non precisa che tali redditi imponibili debbano essere tassati “SOLTANTO” nello stato in cui i beni sono situati, il contribuente residente fiscalmente in Spagna dovrà tassare tale reddito in entrambi i paesi (presentando le relative dihiarazioni fiscali), salvo poi applicare la normativa contro le doppie imposizioni nelle modalità previste dalla normativa spagnola (paese in cui risiede fiscalmente), per recuperare quanto pagato anche in Italia.