E’ finalmente arrivata la riforma del “RETA” ! Dopo tanta attesa ora è ufficiale: la legge 6/2017 del 24 ottobre scorso contenente le riforme urgenti in tema di lavoro autonomo è stata pubblicata in data 25 ottobre sul bollettino ufficiale dello stato spagnolo (BOE), dando così attuazione immediata ad alcuni articoli mentre altre misure introdotte troveranno applicazione a partire dal nuovo anno 2018. In breve cerchiamo di riassumere i contenuti di questa riforma perché alcuni sono estremamente rilevanti per chi vuole aprire una personale posizione autonoma in Costa del Sol, come già scritto in un precedente articolo.
Di seguito i punti essenziali della riforma:
- TARIFA PLANA – I nuovi “autonomi” che decideranno di aprire una attività economica a partire dal mese di gennaio 2018 godranno di una durata della “Tarifa plana” allungata a 24 mesi, rispetto agli attuali 18 mesi, con le seguenti modalità: nei primi 12 mesi pagheranno solo 50 euro, per i successivi 6 mesi la quota intera sarà ridotta del 50% (quindi pagheranno euro 137,97) e negli ultimi 6 mesi la riduzione ammonterà al 30% (quindi pagheranno euro 192,79); potranno accedervi per la prima volta coloro che non avranno versato contributi al regime autonomo negli ultimi due anni (contro i cinque previsti finora) e potranno di nuovo accedere al regime agevolato (per la seconda volta) coloro che avranno cessato la precedente attività almeno da tre anni.
- DEDUZIONI FISCALI – saranno consentite deduzioni fiscali IRPF a partire da gennaio 2018 che prima non esistevano, tra cui il 30% dei costi per il sostenimento delle utenze domestiche (gas, acqua, elettricità, telefonia e internet) allorché si dichiari di svolgere la propria attività in casa, nonché i costi di vitto e alloggio sostenuti nell’esercizio della propria attività, sostenuti con mezzi elettronici e certificati da regolare fattura, euro 27,27 giornalieri sul territorio spagnolo o euro 48,00 se sostenuti all’estero.
- SISTEMA DI CONTRIBUZIONE – i contributi saranno versati per giorni effettivi di permanenza nel regime, quindi non più per mesi interi bensì per giorni a partire dalla data in cui si viene iscritti nel regime e fino a quella in cui si cessa di appartenere al “RETA”.
- SANZIONI PER RITARDATI VERSAMENTI – in caso di mancato versamento di una quota di contributi la sanzione applicata non sarà più pari al 20%, bensì al 10%, qualora si paghi entro il mese successivo.
- AUTONOMO SOCIETARIO – la quota relativa alla figura dell’autonomo societario non viene più vincolata al SMI e al gruppo A del Regimen General, così non sarà soggetta ad ulteriori aumenti in funzione delle dinamiche del regime ordinario di contribuzione, cui era finora legata, e potrà mantenere una sua autonomia.
- MATERNITA’ O PATERNITA’ – le donne che dovranno interrompere il proprio lavoro autonomo causa maternità potranno rientrare nel regime senza che debbano trascorrere i due anni sopra menzionati; ma vi è di più: gli autonomi che saranno a riposo lavorativo per maternità, paternità, adozione o gravidanza a rischio godranno di uno sconto totale del 100% della quota contributiva, durante tale periodo, mentre finora dovevano continuare ad effettuare i pagamenti mensili; la stessa misura è prevista durante un anno di lavoro in caso di avere a proprio carico figli minori di dodici anni o familiari in situazione di dipendenza, purché venga assunto un lavoratore alle proprie dipendenze.
- RISCHIO LAVORATIVO – viene riconosciuto anche per gli autonomi l’incidente di lavoro “in itinere”, cioè quello accaduto nel tragitto di andata o ritorno dal luogo di lavoro.
Restano ancora alcune questioni che saranno dibattute da una apposita commissione di studio, come la contribuzione a tempo parziale per gli autonomi o il chiarimento del concetto di abitualità, però questa norma ha finalmente innovato un sistema di accesso al lavoro autonomo che da troppo tempo era in attesa di una riforma degna di questo nome.
Fonte: “El Economista.es”