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Devo dichiarare la pensione italiana in Spagna?

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 Devo dichiarare la pensione italiana in Spagna? Questa è una domanda che ci fanno spesso, pertanto riteniamo utile dare delle informazioni basilari che facciano ordine su un problema di natura fiscale che hanno molti nostri connazionali quando si trasferiscono in Costa del Sol. Partiamo da un concetto base della fiscalità italiana (e non solo): sono dichiarati e tassati in Italia i redditi ovunque prodotti nel mondo da una persona che sia residente in Italia. Qualora questa persona di nazionalità italiana sia invece residente all’estero, dovrà scontare imposte in Italia per i soli redditi prodotti all’interno dello stato, quindi di fonte italiana. Fin qui tutto bene, parrebbe, ma si rende opportuno chiarire il concetto di residenza, perché all’effetto pratico rappresenta la discriminante per poter dare una risposta certa alla nostra domanda iniziale. Quando una persona si può definire residente in Italia, ai fini fiscali? La norma italiana ci dice che vi sono tre condizioni, operanti indipendentemente l’una dall’altra, per qualificare un soggetto come residente fiscalmente in Italia:

a) domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 1, del codice civile

b) residenza ai sensi dell’art. 43, comma 2, del codice civile

c) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;

è sufficiente quindi che ricorra anche UNA SOLA delle suddette condizioni per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia. Il domicilio è il luogo nel quale una persona «ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi», la residenza è il luogo «in cui la persona ha la dimora abituale» ed infine l’iscrizione nell’anagrafe è un elemento oggettivo, derivante dall’atto amministrativo con cui si viene iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Ora quasi tutti sanno che i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero devono cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente del comune di provenienza ed iscriversi nella speciale anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Non tutti però hanno ben chiaro questo fondamentale concetto: si può avere residenza e domicilio in un paese estero, ma fintanto che il soggetto non effettua la propria iscrizione all’AIRE, permanendo così iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del suo comune italiano di provenienza, viene considerato fiscalmente residente in Italia per presunzione legale assoluta. Viceversa, la sola iscrizione all’AIRE non rappresenta un elemento determinante per la perdita della residenza fiscale. In altre e più semplici parole, coloro i quali intendono vivere in Costa del Sol e rompere i ponti fiscali con l’Italia, non solo dovranno trovare casa qui e trasferirsi soli o con famiglia, radicare in questo nuovo territorio la loro vita lavorativa e non, quindi dimorare abitualmente nella nuova casa spagnola, ma dovranno ricordarsi anche di effettuare l’iscrizione all’AIRE, presupposto necessario al fine di rendere opponibile il trasferimento della residenza all’estero. Ciò detto, torniamo da dove siamo partiti e rivolgiamo l’attenzione al nostro pensionato italiano che vuole trasferirsi in Costa del Sol. Una volta che abbia trovato casa e sia venuto qui a vivere definitivamente, nonché si sia iscritto regolarmente all’AIRE, è un soggetto fiscalmente residente in Spagna e non più in Italia, pertanto dovrà assoggettare a tassazione in Spagna il reddito da pensione che percepisce dall’Italia. Però non dimentichiamoci quanto detto sopra: una persona di nazionalità italiana che risiede all’estero, dovrà scontare imposte in Italia per i soli redditi prodotti all’interno dello stato, quindi di fonte italiana. Ma quali sono questi redditi territorialmente considerati di fonte italiana? Ebbene, tra gli altri figura proprio il reddito da pensione. Quindi, riepilogando, la pensione italiana di questo pensionato dovrebbe scontare una doppia tassazione, quella spagnola in quanto percepita da un soggetto fiscalmente residente in Spagna, ma anche italiana perché tale reddito si considera territorialmente prodotto nello stato italiano. Onde evitare che vi sia una tassazione in entrambi i paesi, è stato stipulato un accordo chiamato «convenzione tra Italia e Spagna contro le doppie imposizioni», che disciplina in modo chiaro come risolvere questo problema: la convenzione infatti afferma che la pensione, relativa ad un cessato impiego, pagata ad un residente di uno dei due stati contraenti tale accordo (nella fattispecie la residenza del nostro pensionato risulta essere in Spagna) è imponibile soltanto nello stato di residenza. La risposta alla domanda iniziale è pertanto affermativa: il nostro pensionato residente in Spagna dovrà assoggettare la sua pensione a tassazione solo ed esclusivamente in Spagna, presentando qui la sua dichiarazione dei redditi.

 

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